Lo Psicologo è una figura professionale sanitaria, formatasi in un percorso di Laurea Magistrale, quinquennale.
Terminato il percorso con la Tesi Specialistica, ne affronta un altro, annuale, di preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo, in cui pratica mille ore di tirocinio, e continua a studiare per il superamento di tre esami scritti ed uno orale.
Quando si abilita, lo Psicologo, si iscrive all’Ordine degli Psicologi, l’Albo Professionale in cui si certificano legalmente le effettive conoscenze e competenze professionali.
Per essere Psicoterapeuta, lo Psicologo affronta un altro percorso, quadriennale, in cui pratica altre centinaia di ore di tirocinio specializzante, e continua a studiare, aggiornandosi continuamente, per ottenere il grado di Psicoterapeuta, riconosciuto dal Ministero Istruzione Università Ricerca (MIUR).
Fuori da questo contesto, per punire l’esercizio abusivo della professione di Psicologo, la Legge prevede l’applicazione dell’articolo 348 del Codice Penale, che prevede la detenzione, fino a cinque anni, ed una multa fino a settantacinquemila euro.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ELEMENTI GENERALI
La Psicologia è la disciplina scientifica che studia i processi mentali, il comportamento e le relazioni che ne derivano.
Lo Psicologo è il professionista che interviene all’interno dei contesti (individuali, interpersonali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo) tramite l’utilizzo di strumenti e tecniche che hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi dalla comunità scientifica.
Lo Psicologo opera al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative.
La competenza dello Psicologo ad intervenire è pertanto una competenza specifica, ma trasversale, che consente di connettere la prassi professionale alla domanda della committenza.
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI LA PROFESSIONE DELLO PSICOLOGO
La professione di Psicologo è ordinata dalla Legge 18/02/1989, n. 56, ed è disciplinata dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
L’articolo 1 definisce gli ambiti e le modalità di intervento:
“La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
L’articolo 2 definisce i requisiti per l’accesso:
“Per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in Psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale. Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in Psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico”.
PREVENZIONE
La prevenzione, intesa anche come atto valutativo di situazioni di rischio, comprende tutte quelle attività finalizzate a sensibilizzare, educare, informare ed anticipare atteggiamenti, comportamenti e condotte a rischio o da perseguire
Tra le attività di prevenzione che caratterizzano l’intervento psicologico rientrano la promozione del benessere individuale, collettivo, sociale e lavorativo entro processi di sviluppo della convivenza e della qualità della vita, la promozione della salute e di modifica dei comportamenti a rischio.
La caratteristica specifica che definisce la prevenzione psicologica è l’intervento sugli aspetti rappresentativi, ideativi, emozionali – consapevoli e non – che influenzano l’agire umano.
DIAGNOSI
La diagnosi psicologica è l’atto tipico di indagine e valutazione, conoscitivo e comunicativo, in risposta ad una domanda, che si avvale di modelli teorici di riferimento dei processi mentali, del comportamento e della relazione.
Al fine di poter definire un processo diagnostico, lo Psicologo si avvale del colloquio psicologico e del proprio strumentario psicodiagnostico (test e altri strumenti standardizzati), d’uso esclusivo, per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi e intrapsichici, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni.
ABILITAZIONE – RIABILITAZIONE
Conseguenza dell’azione diagnostica, è la definizione del piano di trattamento, inteso come percorso di abilitazione e di riabilitazione, e che comprende tutte le attività volte a promuovere benessere, sviluppo e mantenimento della salute individuale, di coppia, di gruppo, e nelle istituzioni.
Il benessere psicologico è inteso come uno stato di equilibrio fra la persona – con i suoi bisogni e le sue risorse – e le richieste dell’ambiente in cui vive.
Esso rappresenta una condizione dinamica, in continuo mutamento e riadattamento, il cui equilibrio non è dato a priori, ma costruito ogni volta, in relazione al contesto socioculturale in cui si è inseriti.
La riabilitazione psicologica, di tipo anche cognitivo-funzionale, si avvale di tecniche mutuate da teorie e modelli psicologici e comprende tutte quelle attività finalizzate ad una reintegrazione e recupero di abilità o competenze che hanno subito una modificazione, un deterioramento o una perdita o la compensazione, nei casi in cui non sia possibile il recupero.
L’azione riabilitativa è volta a recuperare le capacità e/o le competenze della persona, del gruppo o dell’istituzione, attraverso tecniche che prevedono un percorso di valutazione psicologica e di assessment e consulenza.
Rientrano in questo ambito l’attuazione di interventi per la riabilitazione e rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, disturbi cognitivi e dell’apprendimento compresi nella definizione di DSA, di deficit neuropsicologici a seguito di malattie degenerative, disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze.
SOSTEGNO
Il sostegno psicologico è una funzione di tipo supportivo alla tenuta delle condizioni di benessere della persona, del gruppo o di una istituzione.
Il sostegno psicologico si realizza quindi in tutti quei casi entro i quali si ritiene opportuno garantire continuità e contenimento ad una data condizione.
Il sostegno psicologico può ad esempio seguire ad un intervento riabilitativo con il fine di rinforzare, solidificare, i risultati ottenuti; ed è opportuno in quelle condizioni irreversibili e/o croniche entro le quali svolge una importante funzione di contenimento e tutela (si pensi ad es. alle patologie degenerative), anche per coloro che le vivono indirettamente.
Il sostegno psicologico è un intervento il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita dell’individuo e degli equilibri adattivi in tutte le situazioni (di salute e di malattia), nelle quali ciò si rileva opportuno, sviluppando e potenziando i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione, e che necessita della stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente.
Il sostegno psicologico realizza interventi diretti e mirati ad ottimizzare ogni tipo di relazione affettiva, adeguando la percezione del carico delle responsabilità e sviluppando le reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità o disagio psichico.
CONSULENZA PSICOLOGICA
La consulenza psicologica comprende tutte le attività caratterizzanti la professione psicologica, e cioè l’ascolto, la definizione del problema e la valutazione, l’empowerment, necessari alla formulazione dell’eventuale, successiva, diagnosi.
Lo scopo è quello di sostenere, motivare, abilitare o riabilitare il soggetto, all’interno della propria rete affettiva, relazionale e valoriale, al fine anche di esplorare difficoltà relative a processi evolutivi o involutivi, fasi di transizione e stati di crisi anche legati ai cicli di vita, rinforzando capacità di scelta, di problem solving o di cambiamento.
PSICOTERAPIA
L’attività di Psicoterapia è rivolta alla risoluzione dei sintomi, e delle loro cause, conseguenti a psicopatologia, disadattamenti, sofferenza.
L’attività di Psicoterapia è esercitata dallo Psicologo o dal Medico che sono in possesso della idonea specializzazione, di durata almeno quadriennale (L. 56/89, art. 3): si tratta quindi di atto tipico ed esclusivo dello Psicologo e del Medico.
Lo Psicologo è un Professionista Sanitario
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di Psicologo» e, in particolare l’art. 29 che conferisce al Ministro della salute l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto, in particolare, l’art. 9, comma 4, della citata legge n. 3 del 2018, che ha inserito nella richiamata legge n. 56 del 1989 l’art. 01 (Categoria professionale degli psicologi) con il quale la professione di Psicologo e’ ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005 n. 221, recante «Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonche’ dei relativi organi disciplinari, dell’ordine degli psicologi, ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell’art. 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con rnodificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
Visto il comma 1 dell’art. 20 della legge n. 56 del 1989, come sostituito dall’art. 9, comma 5, lettera a), della citata legge n. 3 del 2018 , il quale prevede che le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell’Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell’anno di scadenza e che la proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre delle stesso anno;
Visto il comma 11 dell’art. 20 della legge n. 56 del 1989, come sostituito dall’art. 9, comma 5, lettera b), della citata legge n. 3 del 2018, il quale stabilisce che le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu’ sedi, con forma e modalita’ che ne garantiscano la piena accessibilita’ in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche.
Qualora l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non puo’ essere inferiore a tre giorni. Il presidente e’ responsabile del procedimento elettorale.
La votazione e’ valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche’ non inferiore a un decimo degli iscritti;
Visto l’art. 9, comma 6, della citata legge n. 3 del 2018, che demanda al Ministro della salute, l’adozione degli atti funzionali all’esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi;
Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all’art. 9, commi 4, 5 e 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
Sentito il Consiglio nazionale degli psicologi in data 21 marzo 2018;
Decreta:
Art. 1
Rinnovo dei Consigli territoriali
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 20, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall’art. 9, comma 5,lettera a), della legge 11 gennaio 2018 n. 3, in fase di prima applicazione le elezioni dei Consigli territoriali dell’Ordine degli psicologi si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell’anno 2019, coincidente con l’anno di scadenza dell’ultimo dei Consigli territoriali dell’Ordine degli psicologi in carica alla data dell’entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2018.
2. I Consigli territoriali dell’Ordine degli psicologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 rimangono in carica fino all’insediamento dei nuovi Consigli territoriali eletti.
Art. 2
Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi
1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, successivo all’insediamento dei nuovi Consigli territoriali dell’Ordine medesimo.
Art. 3
Procedure elettorali
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 20, comma 11, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall’art. 9, comma 5, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221.
Art. 4
Invarianza di oneri 1.
L’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e’ inviato agli organi di controllo ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2018 Il Ministro: Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 1425.
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codice deontologico degli psicologi italiani
Articolo 1
Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo Psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo Psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo Psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo Psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo Psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo Psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo Psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo Psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo Psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo Psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6
Lo Psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo Psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo Psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo Psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo Psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo Psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo Psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo Psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11
Lo Psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo Psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo Psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo Psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo Psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo Psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo Psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo Psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale. Lo Psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo Psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19
Lo Psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo Psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo 21
L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di Psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello Psicologo. Sono specifici della professione di Psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.
Articolo 22
Lo Psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo Psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.
Articolo 24
Lo Psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo Psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo Psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo Psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo Psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo Psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo Psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo Psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo Psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo Psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo Psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo Psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo Psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo Psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 34
Lo Psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo Psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36
Lo Psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo Psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37
Lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo Psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo Psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Articolo 39
Lo Psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo Psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Articolo 41
È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’”Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.